Chi intende realizzare interventi che modificano l’aspetto esteriore di immobili e aree sottoposti a tutela paesaggistica deve ottenere l’autorizzazione prima di iniziare i lavori. L’autorizzazione è atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio.
Quando serve
Serve per gli interventi in aree vincolate con provvedimento o tutelate direttamente per legge. Non serve, ai sensi dell’articolo 149 del Codice, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento e restauro che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
La verifica va fatta prima di progettare: un intervento avviato senza autorizzazione espone a sanzioni e all’ordine di rimessione in pristino.
Documentazione richiesta
- Istanza sul modello unificato, sottoscritta dall'avente titolo
- Relazione paesaggistica con analisi dello stato dei luoghi
- Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto
- Documentazione fotografica e inquadramento territoriale